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Normativa Centri Benessere

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Il punto sulla situazione normativa

E' questa la richiesta degli operatori di un settore che risponde ogni anno alle esigenze di 18 milioni di clienti, con un giro d'affari da 10 miliardi di euro, 24 mila aziende in tutta Italia. Solo negli stabilimenti termali, in due anni, il numero dei clienti dei "centri benessere" è salito da 83 mila a 115 mila e nella prima parte della scorsa stagione estiva l'intero settore gia' registra una crescita del 5% rispetto allo scorso anno.

In effetti la rilevanza dei numeri rende evidente l'importanza di riorganizzare al meglio il settore, definendone ruoli e funzioni, mentre, al momento, è assente una legislazione specifica: regna infatti una certa confusione e non esistono norme omogenee a garanzia della salute del cittadino, rileva la stessa relazione che accompagna la proposta di legge la quale dovrà essere discussa in commissione Affari sociali, a Montecitorio, in autunno, alla ripresa dei lavori.

Il provvedimento, in dieci articoli, caldeggiato dagli stessi operatori del settore - come ha spiegato anche il coordinatore nazionale dell'Aiceb, Aldo Lorenzi - si propone di definire ruoli e funzioni del'intero comparto, costituito, oggi, da tante realtà . Così dopo aver stabilito, con l'articolo 1, oggetto e finalita' della legge, l'articolo 2 definisce il 'centro benessere' e i vari tipi di trattamento, prestazioni e apparecchiature che lo riguardano. L'articolo 3 definisce invece la cosiddetta 'beauty farm' come una struttura che, oltre ad avere le caratteristiche del "centro benessere", si avvale della presenza di personale medico appartenente alle specializzazioni della medicina estetica, della psicologia, dell'endocrinologia e della dietologia. L'articolo 4 disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività .

Con l'articolo 5 si prevede che sia la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome a stabilire le caratteristiche minime di organizzazione del centro benessere. Secondo l'articolo 6 l'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del centro benessere devono essere soggetti a denuncia di inizio attività mentre l'articolo 7 stabilisce le sanzioni per quanti gestiscono un centro del genere senza i relativi requisiti o si avvalgono di questa denominazione e prevede multe dai 500 ai 3 mila euro. Con l'art. 8 si istituisce un credito d'imposta pari al 50% delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo unico per gli incentivi con lo scopo di sostenere l'innovazione e la riqualificazione dei centri benessere esistenti. Il penultimo articolo del provvedimento stabilisce che le strutture operanti dalla data di entrata in vigore dalla legge sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni; infine l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore della legge stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Fonte Regione.it)

NORMATIVA CENTRI BENESSERE
La legge sui Centri Benessere della Regione Emilia Romagna
Legge n.62/2008 del 12 febbraio 2008 (scarica il testo completo )


Dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale alcuni articoli della Legge Regionale Emilia Romagna 19 Febbraio 2008, n° 2
ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE
Roma, 4 Maggio 2009
La Corte costituzionale, con sentenza n . 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n . 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 , commi 1, lettera b), e 2 , 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge , nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge , dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2 , dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge " con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge . Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.



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